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D.M. 26/01/2006

2. Almeno uno dei membri del gruppo di verifica impegnato nelle attivitą in loco deve disporre di:

I) una formazione tecnica o scientifica minima, comprovata da diploma di maturitą pił tre anni di livello universitario o suo equivalente, attraverso un'esperienza professionale che dia le capacitą sufficienti per esercitare una visita di verifica; II) un'esperienza professionale di quattro anni continuativi in materia di audit ambientali, certificazione ambientale, ispezione o controllo tecnico; III) un'esperienza professionale che abbia portato ad una buona conoscenza dei processi esistenti nel settore e nella categoria dimensionale per i quali si richiede il riconoscimento, come riportato in allegato 1, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati per ciascuna fonte di emissione.

3. Il responsabile del gruppo di verifica deve disporre, oltre alle competenze stabilite per il personale ordinario di verifica, di un'esperienza nell'esercizio di responsabilitą in attivitą di audit. Struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilitą.

1. L'organismo verificatore deve essere dotato di una struttura organizzativa formalizzata, che preveda una chiara attribuzione di responsabilitą individuali e definizione delle modalitą di conduzione delle attivitą di verifica. Ricorsi e reclami.

1. L'organismo verificatore deve disporre di una procedura pubblica per la gestione di eventuali ricorsi e reclami. Documentabilitą e tracciabilitą dell'operato.

1. L'organismo verificatore deve garantire e dimostrare la piena tracciabilitą delle attivitą condotte dai membri dell'organizzazione coinvolti nella verifica. Garanzie finanziarie.

1. L'organismo verificatore deve disporre di dimensioni finanziarie sufficienti per l'esercizio delle sue missioni e sottoscrivere un'assicurazione di responsabilitą civile che copra i rischi derivanti dai suoi incarichi.

 

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